
Associazione in partecipazione
E' il contratto attraverso cui l'associante (l'investitore immobiliare nel nostro caso) riceve dall'associato (un investitore di capitale) una somma di capitale destinata ad effettuare una o più operazioni immobiliari del tutto legittime, secondo i termini dell'accordo tra le due parti.
Dunque in cambio di tale apporto l'investitore di capitale avrà diritto ad ottenere, oltre alla restituzione del capitale, anche una partecipazione agli utili che sarà predeterminata nel contratto tra le parti.
Art. 2549 c.c.
"Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro."